Attenzione amministratori: non abbassate la guardia sull’operato dei vostri collaboratori perché per le loro omissioni sarete sempre voi a risponderne anche nel campo penale.
Questa la sintesi della recente sentenza n. 37130/2013 con cui la Corte di Cassazione per l’ennesima volta, è intervenuta in materia di omissione del versamento delle ritenute previdenziali ribadendo che il datore di lavoro risponde sempre penalmente ed è punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute previdenziali anche qualora abbia dato l’incarico a un terzo che però non l’ha eseguito.
Trattasi di un imprenditore (ma potrebbe essere tranquillamente un amministratore di condominio) che in seguito alla omissione del versamento delle ritenute previdenziali per i propri dipendenti, aveva chiesto ed ottenuto una rateizzazione da parte dell’ INPS.
Conferito, ad un suo dipendente, il compito di versare le somme necessarie per coprire il debito questi non ottemperava e per l’imprenditore è scattata la condanna penale.
I giudici di legittimità hanno motivato la sentenza appellandosi alla regola generale della culpa in vigilando del datore di lavoro sul quale incombe l’obbligo, appunto, di vigilare sul corretto adempimento dell’obbligazione da parte del terzo incaricato.
Il Decreto Legge 463/1983 – convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 638, art. 2, commi 1 e 1 bis - prevede come reato l’omesso versamento di contributi previdenziali e punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’Inps dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti: “1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.”
“1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.”
E’ importante sottolineare il diverso trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per la omessa “retribuzione” rispetto all’ omesso versamento delle “ritenute previdenziali”: l’omesso versamento della retribuzione implica un illecito civile, penalmente irrilevante. Al contrario l’omesso versamento delle trattenute è invece un illecito penale, ossia un reato.
Ed invero, per la Corte di Cassazione il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali è una forma particolare di appropriazione indebita.
Parte della dottrina evidenzia che è doveroso sanzionare severamente e, quindi, penalmente, il comportamento fraudolento del datore che si appropria indebitamente di quella parte di retribuzione del lavoratore che lo stesso deve versare all’INPS perchè, in tale ultima omissione, ciò che più rileva non è solo il mancato versamento dei contributi di per sé, ma ciò che aggrava ancor più il fatto omissivo è l’appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di somme prelevate dalla retribuzione dei propri lavoratori dipendenti.

vedi anche:
Appropriazione indebita: guida legale
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