di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 20806 del 11 settembre 2013. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente ne la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili, nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi contabilizzati, non risultando ne accantonati ne investiti, siano stati distribuiti ai soci. E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 11 settembre 2013, n. 20806.

Questo principio - spiega ancora la Corte - è effettivamente sussistente nella più recente giurisprudenza di legittimità, «ma la sua declinazione decisoria impone il riscontro, conseguente ad un accertamento sulle movimentazioni finanziarie ovvero gli atti giuridico-economici di una società ovvero dei suoi soci, che vi sia stata formazione di utili non contabilizzati, da tale circostanza scattando la citata presunzione distributiva e la correlata tassazione individuale pro quota». Nel caso oggetto di giudizio, l'accertamento sintetico dell'Ufficio, condotto sui redditi dei soci-contribuenti, poggiava ex articolo 38, commi 4 e 5, DPR 600/1973, su due circostanze, possesso di autoveicoli e spese per incrementi patrimoniali. Tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 22, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto al 31 maggio 2010, prescrive:

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

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