di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 19541 del 26 Agosto 2013.A seguito di omologazione di separazione consensuale, con relativa composizione degli interessi economici dei due individui, una coppia formalizza la propria divisione; il Tribunale pone a carico del marito l'onere di corrispondere alla moglie un assegno mensile a titolo di mantenimento. Tuttavia, dopo un primo periodo di lontananza, il conflitto viene risolto ed i due riprendono la convivenza matrimoniale. A seguito di ulteriori screzi familiari la moglie agisce esecutivamente nei confronti del marito per le somme da questi non più - e non ancora - versate. L'interessato propone opposizione all'esecuzione sulla base del fatto che nel frattempo fosse intervenuta riconciliazione; il decreto di omologazione, infatti, sarebbe stato travolto da questa circostanza specifica. Il Tribunale dichiarava la nullità del pignoramento e dichiarava inefficace l'ordinanza di assegnazione per la parte non ancora eseguita. Avverso tale sentenza l'interessato proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ritiene infondate le doglianze del ricorrente (secondo il quale gli effetti della riconciliazione opererebbero ex tunc) ritenendo legittimo il proseguio di azione esecutiva a carico del coniuge inadempiente. Infatti "la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale

, ai sensi dell'art.157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale", non dunque sin dall'inizio. "Ne deriva che, in caso di una successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento ed il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere ad una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e quindi - anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione".

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