di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 19555 del 26 Agosto 2013. Il giudice di primo grado pronunciava separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a carico del marito e l'affidamento della figlia minore alla madre, con contestuale assegnazione alla moglie della casa coniugale. Ricorreva in appello il marito contestando l'addebito della separazione, la quantificazione dell'assegno di mantenimento periodico dovuto per il mantenimento sia della moglie che della figlia nonché l'assegnazione stessa della casa coniugale sulla base del fatto che la moglie avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale con un altro uomo, essendosi sostanzialmente trasferita nella di lui dimora. Il giudice d'appello accoglieva parzialmente la richiesta riformando la sentenza di primo grado, confermando tuttavia l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento. Avverso tale statuizione il marito ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

I quesiti formulati dal ricorrente risultano essere eccessivamente generici; tuttavia, data la delicatezza e l'importanza della materia trattata, enuncia il principio di diritto: la revoca dell'assegno di mantenimento non può essere in ogni caso disposta nel caso in cui la nuova relazione sentimentale intrapresa dall'ex non risulti essere consolidata; né può essere preso in considerazione il reddito del nuovo compagno ove la relazione non risulti connotata dai caratteri di "stabilità, continuità e regolarità e dunque tali da far ragionevolmente propendere per la formazione di una c.d. famiglia di fatto".

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