di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 18764 del 7 agosto 2013. La dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. C.I.D.) resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, comma 3, codice civile

, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.  Inoltre, la controversia deve svolgersi in maniera unitaria fra i tre soggetti (danneggiato, assicuratore, responsabile) del rapporto processuale e coinvolge sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. E' quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile, 7 agosto 2013, n. 18764.

Infatti, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 18, della legge 990/1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato e assicuratore dall'altro. E' giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario.

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