di Concetta Spatola - Una sentenza che sicuramente farà discutere è stata pronunziata il 26 luglio 2013 dalla Cassazione Civile, 1ma Sezione. Dichiara la Corte che sono adottabili le minori nel caso in cui la madre non è capace di tutelarle da un marito violento e totalmente disinteressato. A seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino, che fondandosi sull'inidoneità della madre incapace di accudire le proprie figlie e di allontanarsi da un marito violento, dichiarava la adottabilità di due bambine, già affidate ad altri, la ricorrente proponeva impugnazione prima alla Corte di Appello e poi in Cassazione impugnando la valutazione degli elementi relativi allo stato di abbandono delle minori e alla personalità della madre, lamentando altresì la violazione del diritto delle figlie a vivere nella propria famiglia natia, diritto sancito dalla normativa nazionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sappiamo che ai sensi dell'art.1 L. 184 del 1993 "il minore ha il diritto a vivere e crescere nella propria famiglia". Tale principio generale, garantito anche da una astratta non ingerenza degli organi pubblici nella gestione familiare, subisce la limitazione di cui all'art. 8 che testualmente recita: "Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio." Dal combinato disposto di questi due articoli si evince che è competenza del Tribunale dei Minori valutare nel caso di specie quando ricorrono gli elementi affinchè possa essere derogato il principio generale di cui all'art.1 e, quindi, possa essere emessa la dichiarazione dello stato di adottabilità.. Il caso in questione riguarda una madre che è risultata incapace di tutelare le figlie al punto tale che, dai suoi comportamenti negativi ha procurato un forte ritardo nel loro sviluppo.
Argomenta la Corte, sposando la precedente giurisprudenza in materia, che lo stato di abbandono emerge qualora i genitori non sono in grado di garantire quel minimo di cure affettive e materiali che consentono ai figli di sviluppare un adeguato profilo psicologico. Fin qui nulla di eccepibile. Ma ciò che crea non poche perplessità sono le argomentazioni della Consulenza d'Ufficio. Nella CTU espletata in primo grado era emerso, in effetti, che la madre aveva una personalità immatura al punto tale da non essere stata in grado neanche di prendere le distanze da un marito violento e disinteressato nei confronti delle figlie. Da quanto detto assumono rilievo, ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono dei minori, non solo i comportamenti dei genitori diretti alla crescita ed allo sviluppo dei figli, ma anche le condotte omissive in termini di assunzioni di responsabilità. Appare condivisibile il timore delle conseguenze di una tale sentenza
ogni qual volta la madre denuncia comportamenti violenti del coniuge, o addirittura qualora, pur subendo tali comportamenti, non si rivolga alle Autorità competenti. In linea con il ragionamento della Corte, in casi simili, la madre, pur essere ella stessa danneggiata da comportamenti illeciti, è al contempo responsabile dei propri figli, sia sotto il profilo dell'incolumità fisica, sia avendo riguardo ai danni psicologici che ad essi possano derivare dall'esserne testimoni. Difatti, a detta della Corte, una madre matura e responsabile deve occuparsi delle figlie non solo sotto il profilo materiale ed affettivo, lasciando intendere anche che deve essere "coraggiosa" nel prendere decisioni idonee a salvaguardare le figlie dai comportamenti negativi dell'altro genitore. Difatti recitano i giudici di legittimità: "La CTU espletata parta di personalità immatura della ____, che non aveva saputo prendere le distanze dal marito, violento e totalmente disinteressato verso le figli, presenta notevole difficoltà nell'interpretare i bisogni delle figlie stesse e di soddisfare le necessità anche più semplici di accadimento". Pertanto, seppur la regola generale garantisce il diritto del minore a vivere nella sua famiglia di origine, nel caso concreto, sussistendone seri motivi, tale diritto può tranquillamente subire, nell'interesse sempre del minore, l'eccezione di cui all'art.8. Ciò che, ad avviso dello scrivente, assume carattere particolare è l'assunto della Corte che ha ritenuto inadeguata al punto da considerare i suoi figli abbandonati e, quindi adottabili, la madre che non ha avuto il coraggio di proteggere e di difendere le proprie figlie da un padre violento e disinteressato. Con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di precedente. Avv. Concetta Spatola Via Madre Serafina n.35 CAPRI avv.concettaspatola@alice.it
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