di Antonella Aloia - E' stata la sentenza 27 giugno 2002 n. 9346, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito un annoso dibattito giurisprudenziale in tema di responsabilità della scuola e dell'insegnante e che oggi vede il suo epilogo nella distinzione tra il danno che l'alunno cagiona a se stesso e il danno che cagiona ad un terzo.

A giudizio della Suprema Corte, in presenza di danni "autoprocurati" dell'alunno, la scuola e l'insegnante risponderanno a titolo di responsabilità contrattuale

ex art. 1218 c.c., mentre in caso di danni procurati a terzi, troverà applicazione la responsabilità ex art. 2048 c.c., secondo comma, a tenore del quale: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
Perché tale discrimen? A ben vedere, nell'ipotesi in cui l'allievo, con la sua condotta, abbia procurato danni a se stesso, verrebbe a mancare il requisito della violazione del neminem laedere e dunque del fatto illecito dell'alunno, con la conseguenza che non potrà parlarsi di responsabilità del maestro e della scuola per fatto illecito altrui (ex art. 2048 c.c.) bensì di responsabilità per fatto proprio, riconducibile al regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Seguendo questo filone interpretativo, l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell'istituto scolastico, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, "determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (...)". Quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico "si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche un complessivo obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona" (Cass. civ., sez. III, 03.03.2010, n. 5067). Spetterà al danneggiato provare che il danno si è prodotto durante lo svolgimento del rapporto, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che il fatto è derivato da causa a lui non imputabile. Ad ogni modo - come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione - sia che si configuri la responsabilità ex art. 2048 c.c., secondo comma, sia che si configuri la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., incomberà sul convenuto dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'evento. Non a caso, la Cassazione, sez. VI, è tornata recentemente sul punto con la sentenza n. 24835/2011, con la quale ha escluso la responsabilità da "contatto sociale" a carico dell'insegnante ex art. 1218 c.c., in caso di incidente scolastico verificatosi "per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti di sorveglianza".
Giova ribadire in tale sede che, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, L. 312/1980, gli insegnanti statali non possono essere direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando": conseguentemente l'insegnante è privo di legittimazione passiva, qualora venga invocato il 2048 c.c. ovvero il 1218 c.c., considerato che in entrambi i casi, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione venga condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno che cagiona danno a se stesso, l'insegnante è obbligato in via di rivalsa, dinanzi alla Corte dei conti, solo ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.
A ben vedere tale previsione sembrerebbe celare una violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, dal momento che l'insegnante non potrà far valere autonomamente le proprie difese dovendo necessariamente confidare sul corretto assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione.
Ad ogni modo, in sede di giudizio contabile, come precisato dalla sentenza 546/2006 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Puglia, nelle ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale, è necessario che venga comprovato il requisito della colpa grave, di grado più elevato rispetto a quella ordinaria, la quale "va esclusa in relazione all'infortunio subito da un alunno, in maniera repentina e imprevedibile, in considerazione delle circostanze subitanee ed imprevedibili".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: