di Luigi Del Giudice - Con sentenza n. 31302 del 22 luglio 2013, la Cassazione conferma il principio secondo cui, a fronte di un accertamento positivo dello stato di ebbrezza, è la difesa dell'imputato che deve fornire una prova contraria a tale accertamento, quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non potendosi limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (cfr. Cass., sez. 4, n. 14689, 15.3.2011; Cass. Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117).
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. L'art. 379 Reg. esec. C.d.S. si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 - dep. 05/05/2011, Neri, Rv. 250324).
Nel caso che occupa dall'esame degli atti emerge che gli operanti hanno dato specificamente conto della regolare omologazione della strumentazione, puntualmente individuata attraverso riferimenti ai dati distintivi. A fronte di ciò non solo il ricorrente ha formulato una doglianza aspecifica, ma gli ulteriori elementi disponibili (alito vinoso, disarmonia dei movimenti e linguaggio con fonemi non nitidi), pure attestati in atti, concorrono a dare dimostrazione della funzionalità dell'apparecchio.
Luigi Del Giudice
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