La legge n. 220/2013, che ha novellato la normativa codicistica in materia di condominio, ha introdotto nuove regole sulla convocazione dell'assemblea una tra tutte è che deve essere effettuata in forma scritta (con raccomandata, anche a mano, con fax, con pec).

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in linea di principio, è atto riservato all'amministratore.

Ed invero, le deliberazioni assunte in un'assemblea convocata senza il rispetto dell'iter indicato dall'art. 66 disp. att. c.c. o su iniziativa di un condomino pur in presenza dell'amministratore, sono annullabili (Cass. sent.  n. 3139/1973).

La nuova legge ha introdotto alcune nuove disposizioni che, da un lato attribuiscono l'iniziativa della convocazione anche ai singoli condomini dall'altro acconsente loro, anche individualmente, di poter richiedere, all'amministratore, la convocazione dell'assemblea.

 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata:

• da ciascun condominio

- quando manca l'amministratore (perché deceduto, oppure perché non sussiste l'obbligo di nominarlo in quanto i condomini non sono più di otto) (art. 66, comma 2, disp. att. c.c.).

-  quando l'amministratore cessa dall'incarico per perdita dei requisiti indicati nelle lett. a) b) c) d) ed e) dell'art. 71 bis delle disp. att. c.c.(godimento dei diritti civili o dei requisiti di onorabilità), ciascun condomino può convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore (art. 71-bis, 4° co. disp. att. c.c.).

• da almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell'edificio, quando, inoltrata la richiesta di assemblea all'amministratore, questi non l'abbia convocata entro dieci giorni del ricevimento: in tal caso i condomini richiedenti possono provvedervi direttamente (art. 66, comma 1, disp. att. c.c.).

In tal caso è vietato autoconvocarsi senza aver prima inoltrato richiesta all'amministratore. 

I condomini interessati alla convocazione possono chiedere gli indirizzi degli altri all'amministratore in quanto, nell'ambito del condominio, per i rapporti interni tra i condomini e la corretta gestione del medesimo, la normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, non opera.

• dal curatore speciale nominato dal tribunale, allorché, per qualsiasi causa  manchi l'amministratore, e un condomino o un terzo intenda iniziare o proseguire un giudizio nei confronti del condominio (art. 65, disp. att. c.c.).

L'amministratore, in linea di principio, non ha l'obbligo di convocare l'assemblea su richiesta di un solo condomino.

• L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea anche ad istanza di un solo  richiedente che:

 

-  sia interessato all'adozione di innovazioni che mirano ad opere e interventi "agevolati" ; la convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta (art. 1120, comma 3, c. c. novellato);

-  voglia denunciare gravi irregolarità fiscali o la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario intestato al condominio. In tal caso i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore (art. 1129, comma 11 c.c., novellato);

      - voglia  tutelare la destinazione di uso delle parti comuni (art. 1117 quater c.c.);

- interessato (anche il conduttore) all'installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva o di produzione di energia da fonti rinnovabili, siano necessarie modificazioni delle parti comuni (art. 1122-bis, 3° co. c.c.);

- voglia ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti assunti autonomamente dall'amministratore (art. 1133 c.c.). 

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