Se il figlio si trasferisce stabilmente in un altra città e ciò emerge dal fatto stesso che è stato stipulato un contratto di locazione, il genitore affidatario perde la legittimazione a chiedere all'altro coniuge il contributo per il mantenimento del figlio.
E' quanto afferma la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 18075/2013) chiarendo che però la perdita della legittimazione a chiedere il mantenimento si verifica solo dal momento del trasferimento e non anche in tempi precedenti.
La vicenda processuale ha avuto inizio con la presentazione di un ricorso contenente la richiesta di revisione dei provvedimenti economici disposti nella sentenza di divorzio. In particolare veniva chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento a titolo di contributo per il figlio che nelle more del giudizio aveva raggiunto la maggiore età e, che essendosi iscritto all'università, avrebbe dovuto sostenere spese maggiori.
Il Tribunale aveva accolto la richiesta di aumento ma la decisione veniva poi ribaltata in appello proprio sulla base del rilievo che il figlio divenuto maggiorenne, non viveva più abitualmente con la madre, essendosi trasferito per motivi di studio a Milano, ove aveva preso in locazione un appartamento.
Insomma la richiesta di aumento del contributo al suo mantenimento doveva essere fatta dal ragazzo e non già da sua madre.
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