di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 18117 del 26 Luglio 2013. Deve affermarsi che, se l'impugnazione di una sentenza relativa alla validità delle delibere dell'assemblea condominiale sia stata effettuata con la forma del ricorso, il termine per l'impugnazione è rispettato con il deposito in cancelleria del ricorso e non, invece, con la notificazione del ricorso stesso, dovendo osservarsi che, siccome non può essere chiesto alla parte di rispettare un termine per la notificazione, posto che nel suo corso si inserisce un adempimento, ovvero il decreto di fissazione di udienza del giudice, che non rientra nella disponibilità della parte medesima, il principio appena indicato, per ragioni di coerenza giuridica va esteso anche all'ipotesi in cui è consentito impugnare le sentenze di primo grado con la forma del ricorso, laddove diversamente si graverebbe l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dal tempo impiegato dall'ufficio giudiziario, dalla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 luglio 2013, n. 18117.

Secondo il principio della ultrattività del rito, che trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice, se la controversia sia stata trattata, in primo grado, con il rito speciale (ricorso) anziché con quello ordinario (citazione), la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale, secondo il principio generale per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuti dal giudice.

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