La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18237 del 29 luglio 2013, decidendo in merito all'assoggettamento a contribuzione Inps e premi lnail nella misura del 50% delle somme corrisposte come indennità di trasferta sia ai dipendenti inquadrati nel settore edile, sia ai dipendenti del settore impiantistico metalmeccanico, ha ribadito che "Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa". La Corte di merito aveva rilevato che la Società esercitava attività di edilizia stradale e che i dipendenti operavano tutti con le stesse modalità, essendo tenuti a svolgere ordinariamente la propria attività fuori sede. Costoro si trovavano ogni mattina presso il deposito automezzi, prelevavano il materiale occorrente e si recavano, con i mezzi aziendali presso i vari cantieri, rientravano quindi nella categoria dei cd. trasfertisti, essendo tenuti a svolgere l'attività lavorativa sempre in luoghi variabili e diversi rispetto alla sede aziendale. Il relativo compenso, secondo il giudice d'Appello, non trattandosi di indennità di trasferta, doveva essere sottoposto a contribuzione nella misura del 50%. La Società proponeva ricorso sostenendo che, secondo la sentenza
impugnata, per gli operai tenuti a svolgere l'attività fuori della sede di lavoro non sarebbe mai configurabile l'istituto della trasferta, che invece non potrebbe essere esclusa, invocando le norme di carattere fiscale di cui al TUIR ed alle circolari ministeriali. La Suprema Corte, rigettando tale motivo di ricorso, ritiene che l'unica disposizione applicabile al caso de quo sia il D.lgs. 314/1997 in base al quale le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
a compiere l'attività lavorativa in luoghi sempre diversi, anche se corrisposte con continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: