
di Francesca Tessitore - Cassazione civile, sez. II, sentenza 12 luglio 2013, n. 17287. Alla stipula del contratto preliminare di un fondo rustico, con opere abusive, era stato pattuito che il definitivo sarebbe stato stipulato entro otto mesi o, se successivamente, entro 15 giorni dalla concessione in sanatoria
La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito, nell'interpretare un contratto, deve tenere conto sia delle singole clausole ed alla comune intenzione delle parti contraenti in riferimento sia alle singole disposizioni, che dell'interpretazione complessiva del contratto. Nel contratto preliminare, infatti, era stata inserita la clausola in forza della quale il contratto definitivo era stato concordato nei termini "allorchè" venga conseguita la concessione in sanatoria per le opere abusive. La Suprema Corte ha quindi rilevato una mancanza di adeguata motivazione operata dalla Corte d'Appello nella propria decisione e, per tale motivo, ne ha disposto il rinvio con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Stante il principio generale dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. - (…) - i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto."