
di Francesca Tessitore - Cassazione civile 28 giugno 2013, n. 16364. Alla morte del padre, uno dei tre fratelli conviene in giudizio gli altri al fine di ottenere la divisione del patrimonio ereditario. I fratelli convenuti, attori in altre pendenze nelle quali chiedevano all'odierno attore il pagamento del prezzo dei materiali e della manodopera relativamente ad opere edificate sulle proprietà cadute in successione, chiedono il rigetto della domanda attorea in quanto tra di essi vi è un accordo, stipulato verbalmente prima del decesso del padre, in merito alla spartizione del patrimonio ereditario. In primo grado il Tribunale, riuniti i giudizi, ha dapprima dichiarato che il "presunto accordo di divisione (…) avrebbe dovuto essere consacrato da un atto scritto e non poteva provarsi a mezzo testimoni" ed, in secondo luogo, ha ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili, disponendone un'assegnazione proporzionale ai coeredi, unitamente a dei conguagli, oltre ad una somma a titolo di indennità.
In secondo grado la Corte d'Appello ha confermato la sentenza