di Luigi Del Giudice - Corte di Cassazione sentenza 22 luglio 2013, n. 31286
La Cassazione, già con sentenza del 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714, ha rilevato che, poiché l'esame alcolemico non costituisce una prova legale, "ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 Cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale".
Una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di illecito previsto dall'art. 186 c.d.s. in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Di conseguenza l'unica soluzione giuridicamente corretta che residua è quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. (si veda Cass. 27940/2012).
Ne discende che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori.
Il Fatto
Tizio veniva inseguito e fermato dalla Polizia dopo aver investito con il proprio veicolo un pedone nel parcheggio antistante la discoteca . Al momento del controllo era stato riscontrato, in ragione delle manifestazioni riscontrate (stato confusionale, frasi sconnesse, precario equilibrio e alito con sentore di alcol), che il predetto versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto al test mediante etilometro, veniva registrato un tasso alcolemico di 1,94 g/l, mentre non era possibile esperire successivi test a causa delle cattive condizioni psicofisiche del predetto, che non consentivano di portare a termine le successive intraprese dieci prove.
Luigi Del Giudice
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