Non tutti avrebbero mai immaginato che comprare un biglietto aereo (on-line o in una agenzia di viaggi) sarebbe divenuta una vera e propria stipula di un contratto (definito "Contratto di massa"). È quanto ricorda però la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17080/2013 depositata il 10 luglio 2013. Chiunque compri un biglietto aereo è tenuto a rispettare ed accettare le clausole presenti nel contratto della compagnia o, in caso contrario, non potrà procedere all'acquisto del biglietto. In poche parole significa che non sarà possibile "trattare" o modificare nulla nel contratto stipulato "mediante la sottoscrizione di moduli o formulari", come afferma l'articolo 1342 del Codice Civile. Il tutto è scaturito dalla denuncia di un passeggero, con tanto di richiesta di risarcimento, a causa di un viaggio con la compagnia Windjet, durante il quale l'uomo sarebbe stato vittima di un comportamento inadeguato da parte della compagnia.
La Corte di Cassazione ha così stabilito che in casi analoghi, in cui possano manifestarsi attriti tra i passeggeri e la compagnia aerea, il giudice dovrà unicamente attenersi alle clausole del contratto e non valutare l'effettivo "disagio". Quindi il giudice di Pace (autorità competente per biglietti il cui costo non supera i 1200 euro) sarà tenuto ad agire, come prima descritto, secondo "diritto" (attenendosi unicamente alle clausole contrattuali) e non secondo equità (ovvero una decisione basata secondo coscienza). Quindi prima di comprare un biglietto aereo, occhio alle clausole!
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