di Dott. Federico PINACCI - In tema di microinvalidità, lo scrivente CT ritiene di dover esplicitare, in maniera esaustiva, come si può addivenire alla valutazione di un eventuale danno permanente, anche alla luce delle nuove, recenti normative.

Con la Legge 24 marzo 2012, n. 27 in sede di conversione del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 sono state apportate due aggiunte alla normativa vigente in tema di danno alla persona che, peraltro, non è stata modificata nel suo impianto generale. In particolare nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53) si legge che all'art. 32 del decreto legge dopo il comma tre sono stati aggiunti i seguenti periodi di testo, identificati come 3-ter e 3-quater:
3-ter: "Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. n° 209 del 7-9-2005, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente";
3-quater: "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del D.Lgs. n° 209 del 7-9-2005, é risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione."

 In ossequio al ben noto principio della gerarchia delle fonti, sono qui anche da ricordare l'art. 2043 cc (obbligo di risarcimento), e il primo comma del 139 del codice delle assicurazioni, che non è stato modificato.

Per tali motivi, l'attuale impianto legislativo, pur presentando un campo di applicazione comune ( in contesti disciplinari separati), appare almeno parzialmente contraddittorio. Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico "permanente" nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di "accertamento clinico strumentale obiettivo", il comma 3-quater ammette il risarcimento quando vi sia un riscontro medico legale da cui risulti "visivamente" o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. Le disposizioni appaiono non coordinate fra loro e poco chiare, grazie anche a una contraddizione in termini.
E' verosimile ritenere che le prefate norme dovranno ritenersi entrate in vigore il 25 marzo 2012 e insistenti su tutti i sinistri non ancora liquidati e valutati in quella data (l'antico detto "pacta servanda sunt" non pare avere più alcuna importanza. Lo stesso Isvap altresì precisa, argomentando sul piano del possibile conflitto interpretativo tra i due commi che: «la lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico

permanente - cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione - per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo.


Ma non è assolutamente chiaro cosa debba intendersi per "accertamento clinico strumentale obiettivo", e se l' accertamento debba essere relativo alla lesione o ai soli postumi dalla stessa cagionati. I termini clinico e strumentale sono, con chiara evidenza, di diverso significato. L'uno attiene all'esame detto obiettivo, l'altro all'utilizzo di uno strumento (inteso come apparecchiatura elettromedicale e/o diagnostica). La citazione relativa all'obiettività è invece ovvia, in quanto l'esame viene espletato da un soggetto diverso dal danneggiato. Pertanto in presenza di un riscontro clinico o/e strumentale positivo, la sussistenza della IP può, a mio parere, ritenersi accertata. Si può altresì osservare che se il legislatore avesse voluto subordinare il "riconoscimento" di postumi indennizzabili al riscontro strumentale, avrebbe certamente omesso le parole "accertamento clinico".
E, del resto, diversamente interpretando, nessun CT in mancanza di una qualche obiettività clinica, potrebbe valutare la sussistenza di postumi permanenti. In più, il mancato riconoscimento di postumi permanenti in assenza dei soli riscontri strumentali, porterebbe a inammissibili esclusioni risarcitorie per una serie di danni per loro natura non strumentalmente accertabili, per esempio quelli relativi alla sfera del danno neuro-psichico.
Anche la Federazione Nazionale Ordini dei Medici ribadisce, nella sua comunicazione n° 46 del 28.06.2012, a firma dott. Amedeo Bianco, il parere della Consulta Deontologica Nazionale, organo della stessa Federazione che, come si sa, è Ente di diritto pubblico istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 323 del 13.09.1946.
La Consulta rileva in primis " … l'ambiguità del dettato legislativo…", " …ribadisce l'infondatezza di indicazioni che possano andare a interferire con l'autonomia professionale…", argomenta e cita la giurisprudenza che " … ha sempre ribadito l'assoluta intangibilità delle scelte diagnostico terapeutiche…" e conclude che " …il medico non dovrà aderire ad alcuna indicazione limitativa della propria competenza di valutazione…"
Sono peraltro immutati e tutt'ora vigenti i barèmes di cui al DPR 03/07/2003 che prevedono tra l'altro i parametri valutativi per le c.d. "micro permanenti" e le relative tabelle. In conclusione, poiché non esistono e non possono esistere nel sistema della responsabilità civile danni non risarcibili (trattasi di diritti tutelati costituzionalmente), per i sopraesposti motivi, lo scrivente CT propone una soluzione interpretativa il più possibile conforme alla ratio legis, maturata alla luce dei dati clinici e strumentali acquisiti.
Dott. Federico Pinacci - federicopinacci@libero.it
Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia
Specialista Ortopedico Ministero della Salute
Responsabile Branca spec. Ortopedia, ASL 3 "Genovese"
Consulente Tecnico dei Tribunali di Genova, Imperia, Asti e Firenze
Membro della Corte Arbitrale Europea
Via G. D'Annunzio, 2/32-16121 GENOVA

 


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