Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 24/30 novembre 2003) ha stabilito che il diritto di accesso regolato dalla normativa sulla privacy consente al lavoratore di accedere a tutti i dati che lo riguardano detenuti dal proprio datore di lavoro. Il Garante ha però precisato "che non rientra nell'ambito di applicazione della legge 675/1996, la richiesta di conoscere notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili come, ad esempio, gli accordi collettivi nazionali od aziendali". Con questo principio l'Autorità ha deciso il ricorso presentato da un dipendente di una società di servizi che reclamava di non aver ricevuto idoneo riscontro a varie istanze, formulate in base alla legge 675/1996, con le quali lamentava il fatto di non essere stato adeguatamente informato delle mansioni da svolgere in relazione al proprio profilo professionale da parte del responsabile della struttura di appartenenza, malgrado esistesse un documento ufficiale aziendale che lo riguardava.

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