di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 17128 del 10 Luglio 2013. Nel caso di specie una dipendente comunale propone ricorso avverso la decisione del comune, datore di lavoro, di effettuare una trattenuta periodica mensile a copertura del ore originariamente concesso dall'ente al proprio dipendente a titolo di permesso studio. Ciò poiché la stessa aveva omesso di produrre idonea documentazione probatoria, affermando che l'assenza dal lavoro era dovuta a motivi di studio individuale, preparazione strettamente necessaria al passaggio degli esami universitari. Se il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, la sentenza era stata successivamente riformata in appello. La dipendente propone dunque ricorso in Cassazione.  

La Corte d'Appello ha assunto la propria decisione effettuando un bilanciamento tra i due rilevanti interessi in gioco: da una parte, quello del datore di lavoro di pretendere la prestazione da parte del dipendente; dall'altro, il diritto allo studio in capo al lavoratore. Ai fini del computo delle ore per il rilascio del relativo permesso occorre poi che l'interessato fornisca idonea documentazione attestante l'effettiva frequenza ai corsi universitari. La ricorrente afferma che, ove il frequentare il corso accademico non sia obbligatorio, il tempo dedicato allo studio individuale deve in egual misura essere tutelato, godere cioè delle medesime garanzie.

La Suprema Corte risolve la questione fornendo l'interpretazione della normativa di riferimento (il CCNL di categoria); in particolare essa conferma che occorre la "sussistenza di una necessaria correlazione tra i permessi straordinari in questione e la necessità di frequentare un corso di studio, senza che assuma rilievo il carattere obbligatorio della frequenza". La Cassazione afferma quindi che "le parti prendono in considerazione la preparazione degli esami, ma ai soli fini dell'agevolazione concessa nei limiti precisati (turni di lavoro, esenzione da straordinari) preparazione agli esami a cui non si accenna minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per la ricostruzione dell'intento negoziale degli stipulanti".

La Corte rigetta il ricorso: il permesso studio è quindi in grado di "coprire" i soli giorni dedicati agli esami e i corsi di frequenza, non anche l'irrinunciabile periodo di studio individuale di cui lo studente lavoratore necessita.

Vai al testo della sentenza 17128/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: