L'eccezione di inadempimento nei contratti sinallagmatici o a prestazioni corrispettive art. 1460 c.c. consente a chi non riceve la prestazione dovuta di non adempiere a sua volta

Eccezione d'inadempimento: cos'è

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Il rimedio generale della risoluzione del contratto è la causa principale di estinzione del contratto stesso, vero però che ciascuna delle parti nei contratti sinallagmatici o a prestazioni corrispettive, può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (art. 1460 cod.civ. : c.d. eccezione di inadempimento).

Questa facoltà viene a salvaguardare l'equilibrio contrattuale, il cosiddetto "sinallagma".

Quanto detto lo si evince dalla formulazione dell'art. 1460 c.c. il quale così dispone: "1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. 2.Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede."

Giurisprudenza sull'eccezione d'inadempimento

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Vediamo di comprendere al meglio il significato del contenuto di questa norma attraverso alcune recenti sentenze della Cassazione:

Eccezione d'inadempimento nel rapporto di lavoro

Cassazione n. 26197/2022: ""In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n. 92 del 2012".

Compravendita immobiliare e mancata consegna certificato di abitabilità

Cassazione n. 24317/2022 "in tema di contratto preliminare

di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità), pur non incidendo sul piano della validità del contratto, integra però un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19749 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12324 del 23/06/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10665 del 05/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23265 del 18/09/2019). Sicché il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo del certificato di abitabilità o di agibilità, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, poiché il predetto certificato è essenziale, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene."

Riparto dell'onere probatorio

Cassazione n. 23272/2022: "il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegaziore della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui come nella specie il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione."

Eccezione di inadempimento e locazione

Cassazione n. 17020/2022: "in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva; in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore.

Eccezione di inadempimento rapporto cliente professionista

Cassazione n. 15867/2022: "l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente al professionista che, come nella specie, abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria (Cass. 25894/2016)"

Avv. Gilda Summaria - Altri articoli di Gilda Summaria
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