di Luigi Del Giudice - TAR Campania, Sa, Sez. II, n. 330, del 4 febbraio 2013.
E' soltanto l'ente proprietario o gestore della strada che, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare "in sicurezza" la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie" (Cfr. CdS, IV, 2677/2011, che conferma Tar Lazio 7027/2009, Tar Napoli 7428/2006 e Tar Basilicata n. 441/2010).
La norma dell'art. 14 della Codice della Strada, dispone che i proprietari e concessionari delle strade, "…allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione…", debbano provvedere (lettera a) "…alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi…", La disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, n. 38, del Codice laddove quest'ultimo articolo chiarisce che nell'ambito di "…strada…" vanno ricomprese anche le "…piazzole di sosta…", definite espressamente "…parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli…".
Come rilevato dal Consiglio di Stato, "anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti una diversa interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale, specialmente di un raccordo autostradale, come nel caso in esame."
Sono invece da ritenersi infondate le censure fondate sull'erroneo presupposto dell'applicabilità degli artt. 192-198 dlgs 152/2006 ed, in particolare, dell'art. 198 del dlgs che costituirebbe norma speciale rispetto all'art. 14 del dlgs 285/92 (Codice della Strada).
Luigi Del Giudice
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Testo sentenza Tar Campania 00330 2013.docx
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