di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 16555 del 2 Luglio 2013. Il Ministero dell'Interno ricorre avverso la sentenza del Tribunale, il quale, in riforma della sentenza

di primo grado emessa dal Giudice di Pace, accoglie l'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa dal privato in merito alla contestazione differita effettuata dalla Polizia Stradale, intervenuta a seguito di incidente mortale. Il giudice d'appello ha rilevato non solo la mancanza di contestazione immediata ma anche difetto di motivazione di contestazione differita posta in essere dalle autorità. Ricorre il Ministero avverso tale sentenza, sottolineando al contrario come nel caso di gravi incidenti stradali sia invece necessario adottare lo strumento della contestazione differita, dovendo le autorità prima procedere ai rilevamenti utili alla ricostruzione della dinamica per poi contestare la violazione al responsabile; sostiene inoltre che nel verbale, ai fini di legge, basterebbe inserire motivazione sintetica del differimento di contestazione.  

Si pronuncia la Suprema Corte rilevando al contrario come, nel caso in oggetto, tale formulazione sia generica e del tutto inidonea. La Cassazione afferma appunto come "occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorchè con motivazione sintetica. Nel caso di specie occorre rilevare (…) che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di motivazione in punto di contestazione differita". Nella specie il verbale riporta  soltanto la dicitura "incidente stradale con feriti". La Corte ritiene inoltre priva di vizi la motivazione fornita nella sentenza impugnata dal giudice del merito e, non potendone sindacare le ragioni, rigetta il ricorso.

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