di Luigi Del Giudice - L'articolo 350 comma 7 del codice di procedura penale, sancisce che la polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3 .
Con la Sentenza 27678 del 24 Giugno 2013 la Corte di Cassazione precisa che il carattere della spontaneità non viene meno per il solo fatto che la persona sottoposta ad indagine sia stata invitata negli uffici della polizia giudiziaria per ragioni di indagine, se poi si determini a rendere spontaneamente le dichiarazioni. E non può essere revocato in dubbio, se in tal senso v'è attestazione a verbale, per il solo fatto che siano intervenute alcune domande, seguite da risposte, e di cui si sia dato correttamente atto a verbale, consentendo così di poter distinguere le dichiarazioni provocate dalle dichiarazioni spontanee.
In particolare la Suprema Corte chiarisce che il carattere della spontaneità non può essere negato per il solo fatto che furono rese in esito ad un invito a presentarsi, e ciò perché tale ultimo atto impone il fatto della presentazione ma non anche quello della successiva dichiarazione, conseguenza esclusiva di una determinazione volontaria.
Luigi Del Giudice
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