DI STEFANIA SQUEO - Tribunale di Roma, ordinanza del 17 ottobre 2012: "la trascrizione del pignoramento immobiliare ha efficacia costitutiva. La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento è causa di estinzione del processo di esecuzione, ma non cancella automaticamente la formalità che, seppure inefficace, continua a permanere, con la conseguenza che per aversi la cancellazione della trascrizione si dovrà ottenere un provvedimento del Giudice, ex artt.2668 cod. civ. e 562 cod. proc. civ."

Questione fino a ieri controversa e di notevole interesse pratico era la natura dichiarativa o costitutiva della trascrizione del pignoramento immobiliare: propendendo per l'una o l'altra tesi sono molto diversi gli effetti giuridici conseguenti.

È capitato ad un creditore dover sostenere la natura meramente dichiarativa di una trascrizione di un pignoramento immobiliare dallo stesso eseguito tempo fa (tesi poi rigettata) [1] per evitare conseguenze (più che procedurali) sostanziali negative.

Argomento apparentemente semplice, che non si spiega se non si considera la riforma intervenuta nel 2009 [2], che estende alle domande giudiziali, al pignoramento e al sequestro conservativo il principio della delimitazione temporale della durata della trascrizione, che in origine era presente solo con riferimento all'ipoteca.

L'iscrizione ipotecaria, si sa, ha la finalità di assicurare il diritto di sequela in capo al creditore garantito, con l'effetto di rendere opponibile ai terzi acquirenti di diritti sul bene ipotecato, il vincolo per tutta la sua efficacia, oltre a garantire la soddisfazione del credito con preferenza rispetto agli altri creditori in sede di esecuzione forzata.
Cosicché, la mancata rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria entro il termine di venti anni [3], incide in via diretta sulla iscrizione di natura costitutiva: estingue l'ipoteca, ma non il titolo ipotecario ed il diritto garantito. Infatti sempre può il creditore procedere a nuova iscrizione.

Fino a ieri era controverso se l'effetto di rendere opponibili gli atti dispositivi aventi ad oggetto il bene pignorato derivasse direttamente dalla trascrizione del pignoramento [4] oppure solo dalla notificazione dello stesso al debitore.
Infatti, le statuizioni della Giurisprudenza di Legittimità che ci sono state non hanno affrontato direttamente la questione, lasciando aperta ai giudici di merito l'individuazione della natura costitutiva o meramente dichiarativa del pignoramento.
Una sola risalente sentenza di Legittimità [5] aveva espressamente escluso che la trascrizione del pignoramento potesse avere carattere costitutivo, riconducendolo alla notifica nei confronti del debitore.

Dagli anni Sessanta fino ad oggi, in assenza di una espressa posizione in materia da parte della Giurisprudenza di Legittimità, il Tribunale di Roma, investito direttamente della questione non esita ad affermare la natura costitutiva della trascrizione del pignoramento.
Giunge a tale conclusione sia sulla base di ricavate logiche emergenti in modo indiretto dalle pronunce di Legittimità, sia soprattutto dal fatto che l'entrata in vigore, per effetto della riforma, sopra richiamata, di una limitazione analoga all'ipoteca, per il periodo di vent'anni, anche per il pignoramento e il sequestro conservativo, nonché per le domande giudiziali, avrebbe la funzione di "cristallizzare la certezza dei diritti immobiliari allineando definitivamente l'ambito delle ricerche relative ai gravami a quanto è dettato dall'art.567 cod. proc. civ. con riferimento allo stesso tempo cui si devono riferire gli accertamenti della documentazione ipocatastale" [6].

In conclusione
La trascrizione del pignoramento immobiliare ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa, con la conseguenza che la scadenza del ventennio rappresenta esclusivamente una causa di inefficacia della pubblicità del pignoramento e non la cancellazione automatica della formalità che, seppure inefficace, continua a permanere. Pertanto, la cancellazione della trascrizione si potrà avere solo con un provvedimento del Giudice.

Stefania Squeo
Mediatore e praticante avvocato abilitata
Foro Milano
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[1] Ord. Tribunale di Roma del 17 ottobre 2012
[2] Art. 62 della legge 18 giugno 2009 n.69, recante "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
[3] Art. 2848 cod. civ.
[4] Art. 555 cod. proc. civ.
[5] Cass. sent. n. 525 del 27 marzo 1965
[6] Ord. Tribunale di Roma del 17 ottobre 2012

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