di di Licia Albertazzi  - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 15680 del 21 Giugno 2013. Nel caso di specie l'ex marito ricorre avverso la sentenza d'appello che confermava l'addebito della separazione a suo carico, disponendo altresì che il figlio minore avuto in pendenza di matrimonio ed un altro figlio si incontrassero soltanto in presenza di entrambi i genitori. La Corte d'Appello stabiliva altresì a carico del ricorrente l'onere del versamento periodico di assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie e dei minori.

Per quanto riguarda le disposizioni coinvolgenti i figli, il giudice di merito era giunto a tale conclusione a causa dell'insorgenza "di una situazione di particolare delicatezza nei rapporti familiari confermata da una relazione (…) dei servizi sociali". La Cassazione respinge il ricorso, fondato a suo dire su elementi troppo generici, ribadendo che "la norma assunta come parametro ha lo scopo di regolare l'affidamento e la misura del contributo al mantenimento del figlio minore secondo le modalità più coerenti con l'interesse del medesimo. (…) Il divieto di incontri è stato giustificato sulla base di condivise risultanze di indagini tecniche, dopo aver dato atto degli esiti degli accertamenti penali, proprio al fine di salvaguardare nel massimo grado l'interesse del minore". Il ricorrente non avrebbe indicato nello specifico quali fossero le gravi carenze istruttorie a mezzo delle quali il giudice di secondo grado è giunto alle proprie conclusioni, "limitandosi ad affermare (genericamente) l'esigenza di contatto tra i due fratelli". In definitiva, se i rapporti tra gli ex coniugi, così come il tenore di vita familiare, risultano gravemente compromessi, il giudice può legittimamente adottare ogni provvedimento utile a preservare i minori coinvolti.

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