di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, sentenza n. 15926 del 25 Giugno 2013. Deve essere esclusa la proporzionalità della sanzione espulsiva inflitta al dipendente che riceve un regalo di valore non rilevante dal fornitore del datore senza comunicarlo agli organi di vigilanza dell'azienda dovendo ritenersi che l'esiguo valore del presente escluda la formazione di un conflitto di interessi fra il dipendente e il datore e dunque possa ledere irrimediabilmente la fiducia che il secondo deve riporre nel primo, rilevando in tal caso la mancata dimostrazione che il codice etico sia comunque affisso in azienda, laddove il comportamento addebitato all'incolpato non rientri fra quelli «manifestamente contrari» agli interessi dell'azienda o dei lavoratori.

E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza 25 giugno 2013, n. 15926, in riferimento a ricorso a norma dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300). Nel giudizio relativo all'impugnativa del licenziamento per giusta causa, l'individuazione delle mansioni del lavoratore è uno degli elementi che il Giudice del merito è chiamato a considerare al fine di stabilire se la mancanza del lavoratore sia stata tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, nell'ambito della completa valutazione del comportamento del prestatore, in tutti i sui aspetto.

In particolare, la valutazione del Giudice deve basarsi sul complessivo comportamento del lavoratore, da esaminare sia nel suo contenuto oggettivo, e cioè con riguardo alla natura e qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate, sia nella sua portata soggettiva, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, agli effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente.


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