di Marco Massavelli - Ai sensi dell'art. 1491, codice civile, nella vendita non è dovuta la garanzia di cui all'art. 1490, codice civile, se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Inoltre, a norma dell'art. 1667, codice civile

, la sussistenza di difformità o vizi dell'opera non comporta una garanzia a carico dell'appaltatore, se il committente ha accettato l'opera e se le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché non siano stati taciuti in mala fede dall'appaltatore.  L'accettazione dell'opera determina, pertanto, la liberazione dell'appaltatore per i vizi palesi, cioè per quei vizi che siano conosciuti o riconoscibili dal committente.

Secondo le Sezioni unite (13294/2005) in tema di compravendita

(esteso anche all'ipotesi di appalto), l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) per se non da vita a una nuova obbligazione estintiva sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230, codice civile) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490, codice civile), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza e alle condizioni di cui all'art. 1495, codice civile, ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto
o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492, codice civile), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944, codice civile); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti, il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso a estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo a una novazione oggettiva. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, 25 giugno 2013, n. 15992.

Vai al testo della sentenza 15992/2013

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