
di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15966 del 25 Giugno 2013. In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, il contribuente non ha diritto a usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa se la perizia di parte, in contrasto con i dati catastali, indica una superficie inferiore ai 200 mq al netto di scale balconi e cantine.
E' quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, sezione VI Civile, con sentenza 25 giugno 2013, n. 15966. La perizia di parte, infatti, è atto che da solo non può ritenersi sufficiente a suffragare le ragioni del contribuente, quando essa contrasti con i dati aventi carattere pubblico, sicchè andava supportata da altri elementi di riscontro La Suprema Corte rammenta inoltre che ai sensi del DM . 2.8. 1969, si considerano pure di lusso le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq . 200 (esclusi i balconi, le terrazze , le cantine, le soffitte , le scale e posto macchine), ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta .Il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l 'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici.