Le grate di legno per piante rampicanti collocate sui balconi, non devono essere rimosse perché non violano il decoro architettonico, i pannelli ornamentali non alterano l'euritmia dei fabbricati e non costituiscono innovazione vietata.
In una recente sentenza la Suprema Corte (sent. n. 15552/2013) ha affontrato il caso di un condominio convenne in giudizio due condomini chiedendone la condanna alla rimozione della struttura in legno, da loro apposta sul balcone del proprio appartamento sito nello stabile condominiale, assumendo che essa pregiudicava il decoro architettonico dell'edificio, caratterizzato da una continuità ininterrotta di balconi ad ogni piano, tale da formare una serie di linee orizzontali parallele.
Tale apposizione contrastava, inoltre, con il regolamento condominiale che vietava di infiggere ferri, chiodi e ganci di notevoli dimensioni sui muri interni di confine e di modificare, con apposizione di tende da sole, l'aspetto estetico dei balconi. I convenuti si opposero alla domanda, controdeducendo che tale struttura consisteva in graticci di poco spessore destinati a sostenere le piante e che il loro balcone affacciava all'interno, su un parcheggio, e non sulla strada.
La domanda veniva accolta dal Tribunale, ma in secondo grado, la Corte d'Appello, ribaltava il precedete verdetto emesso e alle cui deduzioni si uniformava, successivamente, anche la Corte di Cassazione.
Ed invero, i giudici di legittimità, nel respingere il ricorso, hanno condiviso le motivazioni della Corte di merito il cui convincimento si fondava sulla circostanza che la struttura apposta dai condomini sul loro balcone consisteva in una grata di sottili asticelle di legno a riquadri molto larghi, visibile ma di ridotte dimensioni, di fattura sobria e con funzione di sostegno delle piante e che essa, proprio per la sua fattura e consistenza, non provocava alcun danno all'estetica dell'edificio atteso che non ne interrompeva la continuità delle linee dei balconi, che ne rappresentava proprio la principale caratteristica architettonica, tenuto anche conto che il balcone dei convenuti affacciava sul cortile interno dello stabile adibito a parcheggio, ove erano presenti grate di ferro e manufatti in muratura, e che altri balconi della medesima facciata erano utilizzati da altri condomini per stendere panni e collocare oggetti.
Per quanto riguardava poi la violazione del decoro, gli stessi giudici sottolineavano che (sent. n. 1286/2010) il decoro deve essere valutato "con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l'immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non rispetto all'impatto con l'ambiente circostante" e che comunque, l'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico di un determinato fabbricato è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 10350 del 2011; Cass. n. 8731 del 1998). Infine neanche il richiamo al regolamento di condomino ha assunto un ruolo determinante considerato che la norma si riferiva a interventi sui miri e sulle tende. Ed invero, la Corte d'appello ha escluso, altresì, che l'opera realizzata rientrasse tra quelle vietate dal regolamento condominiale, sia con riferimento al divieto di infiggere ferri, chiodi e ganci sui muri interni di confine - riguardando esso soltanto i ferri di notevole dimensioni e tenuto conto che tale struttura non risultava comunque appoggiata al muro - che con riguardo al divieto di modificare l'aspetto estetico di balconi, dal momento che la disposizione regolamentare faceva riferimento alla sola apposizione di tende da sole.
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