Avv. Aloisio Luigi - In merito all'art. 660 c.p. che prevede l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro per "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo" il Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale, con sentenza depositata in data 18 giugno 2013, ha mandato assolto l'imputato, non avendo ravvisato alcun motivo biasimevole nella sua condotta, atteso che questi deve essere inteso ed interpretato come ogni motivo riprovevole in sé o in rapporto alle qualità o condizioni della vittima.

Studio Legale Aloisio

E' possibile ravvisare l'elemento oggettivo integrativo del reato in esame soltanto se la molestia assurge a comportamento in grado di turbare la vita e, quindi, l'esistenza di terze persone.
Nel caso di specie, l'inidoneità offensiva dei messaggi effettuati (16 SMS attraverso apparato cellulare nell'arco temporale 18,00 - 19,00 del 31 marzo 2009), viene avallata non solo dal contenuto e dalle modalità sporadiche degli stessi, ma anche dall'effetto innocuo scaturito ai danni della persona offesa. La stessa persona offesa, infatti, aveva asserito in sede dibattimentale di non avere avuto turbamento per il tenore dei messaggi ricevuti.
Avv. Aloisio Luigi
Di questo autore:
Guida al Paesaggio "Guida al Paesaggio - Principi Normativi e criteri di progettazione"
edito da Edizioni Fag Milano, aprile 2013 di Luigi Aloisio


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