di Luigi Del Giudice - La Corte di Cassazione ha già avuto modo di osservare (cfr Cass. 18 agosto 2006 n. 18186) che la legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Al comma 133, poi, il medesimo art. 27 dispone che le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 6, comma 4, lett. c). La legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 12, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata legge n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133 (comma 2). Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano il controllo della sosta e della circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, anche se non limitato a detto territorio (ma anche nell'intero territorio comunale: cfr Cass. 24 ottobre 2009 n. 22676).
Luigi Del Giudice
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