La disciplina dell'esecuzione forzata, sin dal 1998, prevede che il giudice dell'esecuzione possa delegare lo svolgimento delle operazioni di vendita forzata a professionisti esterni. In un primo momento la delega per la vendita di beni immobili e mobili registrati poteva essere conferita solo ai notai. La riforma delle leggi n. 80 e 263 del 2005 ha ampliato la platea dei professionisti ai quali può essere conferita la delega, che è stata parzialmente modificata nell'oggetto.
Ciò anche al fine di accelerare la definizione delle procedure esecutive immobiliari e, nel contempo, garantire una maggiore trasparenza nella loro conduzione.
L'art.591 bis II comma c.p.c. definisce l'ambito oggettivo della delega. Dall'esame della disposizione emerge che lo svolgimento delle attività delegate richiede al professionista la disponibilità di una struttura organizzata al fine di garantire il migliore espletamento dell'incarico che è senz'altro impegnativo.

Nulla il codice dispone in merito alla qualificazione giuridica del delegato.
Secondo parte della dottrina egli è un ausiliario del giudice, mentre, seconda altra dottrina, è un suo sostituto. La legge del 1998 aveva indotto a definire il notaio delegato come ausiliario del giudice ai sensi dell'art.68 c.p.c. . Tuttavia, secondo parte della dottrina, il rapporto del delegato con il giudice non ha carattere meramente accessorio, collaterale e occasionale. Il professionista è designato dal giudice affinchè svolga attività che, di norma, competono a quest'ultimo e, quindi, in sua sostituzione. Pertanto, secondo la tesi in esame, l'art.68 c.p.c. pare difficilmente applicabile in quanto il giudice affida al delegato compiti che potrebbe tranquillamente svolgere in autonomia.

Si ritiene, dunque, che il delegato sia un sostituto del giudice tanto più che assume la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art.357 c.p. in quanto svolge attività di rilevanza pubblicistica.
Altrettanto controverso è il regime della responsabilità civile, penale e contabile del professionista delegato per la vendita.

Con particolare riferimento alla responsabilità civile si discute se essa si configuri in termini di responsabilità extracontrattuale

ai sensi dell'art.2043 c.c., oppure in termini di responsabilità contrattuale. A favore della natura contrattuale della responsabilità, infatti, si è sostenuto che il professionista delegato, pur essendo un pubblico ufficiale, resta un soggetto privato che svolge un'attività professionale ai sensi degli artt.2229 e ss. c.c. . Pertanto la delega potrebbe dar vita ad un rapporto analogo a quello che nasce dal contratto d'opera professionale.

Il Tribunale di Avellino con un'ordinanza del 17 ottobre 2012 resa nell'ambito di un procedimento sommario proposto ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. , ha affrontato entrambe le questioni finora accennate. Il caso controverso riguarda la responsabilità di un notaio delegato il quale, nel corso dell'udienza in cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutivo il piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata dell'immobile pignorato, ha dichiarato che gli importi depositati su alcuni libretti erano stati sottratti alla sua disponibilità da un collaboratore che aveva provveduto ad autodenunciarsi.
Il notaio, dunque, dichiarava di non essere in condizione di conferire gli importi dovuti al creditore il quale, inviata regolare lettera di messa in mora al professionista e alla compagnia assicurativa per la responsabilità civile, non conseguiva alcun riscontro.
Dopo una procedura esecutiva lunghissima, per il creditore il momento dell'effettivo recupero del credito si allontanava nuovamente. Attesa la mancanza di disponibilità del professionista delegato e della sua assicurazione a farsi carico delle conseguenze dell'accaduto, si rendeva necessario percorrere una via giudiziale che, al più presto possibile, permettesse di conseguire un titolo esecutivo e, nel contempo, assumere le iniziative necessarie ad evitare gli effetti negativi della scelta del professionista di rendersi impossidente.

A seguito di un giudizio sommario proposto ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. contro il notaio il quale ha esteso il contraddittorio al proprio collaboratore, alla compagnia assicurativa e alla banca presso la quale erano aperti i libretti di deposito, il problema è stato risolto nel giro di un anno.
Infatti, il Tribunale di Avellino, in primo luogo ha separato dal giudizio principale, quello relativo all'accertamento delle responsabilità tra il professionista delegato, il proprio collaboratore e la Banca, da svolgersi con rito ordinario. Inoltre, ha accolto il ricorso del creditore, condannando il Notaio delegato e, in sua manleva, la compagnia assicurativa, a pagare gli importi dovuti e le spese legali.

Il Tribunale, nell'ordinanza dell'ottobre 2012 ha osservato che "il notaio delegato delle operazioni di vendita è un ausiliario del giudice ed in tale veste svolge una funzione pubblica finalizzata all'esatta esecuzione della vendita forzata. Nello svolgimento di tale incarico il notaio delegato deve operare con la diligenza qualificata richiesta dalla funzione ai sensi dell'art.1176 c.c.". Nel caso di specie ciò non è accaduto in quanto il notaio ha fatto confluire sugli stessi libretti, importi relativi a diverse procedure esecutive creando una iniziale promiscuità che ha reso più difficoltosa e meno trasparente la gestione delle procedure.

Inoltre, il notaio non ha impedito al suo collaboratore, soggetto estraneo alla procedura, di operare sui libretti. Egli avrebbe dovuto provvedere personalmente al versamento degli assegni e verificare periodicamente la situazione di ciascuno dei libretti.
Atteso che, come ha rilevato il Tribunale di Avellino, l'attività svolta dal notaio delegato per la vendita non richiede una particolare competenza tecnica in ragione della capacità del professionista, la diligenza richiesta deve essere la migliore possibile e il professionista risponde anche per colpa lieve. Né tale colpa è eliminata dal fatto che l'ammanco è stato determinato dal collaboratore, in quanto il notaio ha deciso liberamente di avvalersi del suo ausilio e avrebbe dovuto quantomeno sorvegliarne l'operato.

Alfonsina Biscardi (www.tesiindiritto.com) Consulente per le attivitа degli studi legali
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