di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 14686 dell'11 Giugno 2013. In questa ordinanza la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla legittimità  al compenso spettante al curatore fallimentare. Lo stesso ha promosso ricorso avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi relativi al suo ruolo di commissario giudiziale in concordato preventivo e successivamente come curatore del fallimento di una società. Il curatore ha contestato il fatto che il Tribunale avrebbe provveduto a liquidare i due compensi in maniera unitaria, "senza rivalutare le somme ricavate dalla vendita dei beni e senza chiarire perché nella liquidazione si è attenuto ai minimi".  

La Suprema Corte si pronuncia confermando che il Tribunale avrebbe liquidato separatamente i due compensi, per poi procedere alla somma degli stessi ai fini di detrarre gli acconti ricevuti; nella determinazione dei compensi poi la Cassazione non ravvisa alcuna illogicità nè difetto di motivazione, poiché il giudice del merito avrebbe tenuto conto "della mancata realizzazione della maggior parte dell'attivo inventariato" nonché della "lunga durata della procedura". Date le circostanze, risulta dunque legittimo il decreto di liquidazione basato sui compensi minimi ed il ricorso viene rigettato.

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