Dott. Emanuele Mascolo - Oggi, 18/06/2013, entra in vigore la riforma del condominio. Da oggi quindi l'amministratore di condominio può, per la riscossione dei contributi, senza necessità dell'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale,ottemnere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ed è tenuto a comunicare ai creditori insoddisfatti, i dati dei condomini morosi.

Ex art. 9 della riforma tra le altre cose a cui è obbligato, l'amminiostratore deve:

- far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, su un conto corrente intestato al condominio. Il rendiconto periodico può essere richiesto all'amministratore da qulunque condomino, a proprie spese,

- l'amministratore è tenuto, ove non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, alla riscossione forzata dagli obbligati, delle somme dovute, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

Inoltre ex art. 10, deve:

- curare in dati catastali di ciascuna unità immobiliare: in caso di mancata risposta deve richiedere con lettera raccomandata la comunicazione dei dati. Decorsi trenta giorni, deve acquisire le informazioni necessarie addebitandone le spese ai responsabili.


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