di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14643 dell'11 giugno 2013.Il periodo di comporto è un limite di assenze causate da malattia imposto dalla legge e dai singoli contratti collettivi nazionali a carico del lavoratore. Superato tale limite, il datore di lavoro può legittimamente procedere al licenziamento.

Nel caso in oggetto il lavoratore ricorre avverso il proprio datore di lavoro per sentir pronunciare l'illegittimità del licenziamento, avvenuto proprio per il superamento del periodo di comporto. Il dipendente sostiene che l'assenza prolungata oltre i termini di legge è stata causata da mobbing, perpetrato dal datore di lavoro il quale avrebbe ripetutamente sottoposto il soggetto a mansioni degradanti rispetto alla sua qualifica ed all'ordinario carico di lavoro, proprio al fine di cagionarne le dimissioni. Dal mobbing sarebbe derivata vera e propria malattia professionale (sindrome ansioso-depressiva), di per sé sufficiente ad escludere la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

 

Il lavoratore risulta vittorioso in primo e in secondo grado. L'azienda ricorre dunque innanzi la Suprema Corte. La Cassazione conferma che la decisione di merito è immune da vizi di illogicità, e dunque privi di difetto di motivazione. Procede poi a riaffermare la definizione di mobbing

data da giurisprudenza costante: "per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetti sul suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità". Nel suo ricorso la società non avrebbe in alcun modo raggiunto la prova contraria né le sue motivazioni sono state ritenute dalla Cassazione meritevoli di accoglimento; lo stesso viene dunque rigettato e pienamente confermata la sentenza d'appello.

 

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