Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 13852 del 3 giugno 2013

di di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 13852 del 3 giugno 2013. Una parrocchia, nella persona del suo rappresentante legale, citava in giudizio il Comune per sentir dichiarare dal giudice di merito l'intervenuta usucapione di un'area esterna alla chiesa adibita a cortile, a dire della parrocchia posseduta uti dominus ininterrottamente per oltre vent'anni. Accolta la domanda in primo e secondo grado, il Comune ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la natura intrinsecamente demaniale del bene, essendone dunque preclusa l'usucapibilità di legge.

Il ricorrente denuncia violazione di legge laddove il giudice di merito avrebbe negato l'esistenza di una presunzione di demanialità del bene oggetto della controversia: la produzione in corso di causa dell'inventario dei beni del demanio comunale non sarebbe stata prova idonea a stabilire detta presunzione iuris tantum ex art. 22 L. 22 marzo 1865. Il Comune stesso avrebbe infatti in precedenza implicitamente affermato che il terreno in oggetto sarebbe stato parte integrante dell'ex convento, non essendo lo stesso mai stato incorporato stabilmente entro l'assetto viario della città.

La Suprema Corte si pronuncia circa i caratteri di demanialità del terreno controverso: la Cassazione ricorda come la presunzione relativa di cui alla legge sopra citata opera soltanto nel caso in cui l'ente pubblico interessato fornisca prova della vicinanza dell'area oggetto di contestazione ad una via o una piazza pubblica; circostanza che, nel caso di specie, non è riscontrabile.

Tale accertamento, ricorda la Corte, è riservato in via esclusiva al giudice di merito ed è "sindacabile in sede di legittimità solo per carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione". A ciò va aggiunta la genericità della contestazione promossa dal Comune in sede d'appello. Il ricorso viene dunque rigettato.


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