
Ai sensi dell'art. 337 codice penale , viene punito chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza, mentre compie un atto di ufficio o di servizio. L' aggressione posta in essere dal reo deve però essere diretta a creare un vero e proprio ostacolo al pubblico ufficiale, impedendo a costui di portare a termine il compimento dell'atto di ufficio.
Ne deriva secondo la Suprema Corte, che " il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello di cui all'articolo 337 cod. pen." Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe dunque solo quegli atti minimi ed idonei ad opporsi al pubblico ufficiale. Dopodichè scatta il concorso con il reato di lesione personale.
Luigi Del Giudice
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