Avv. Francesco Adamo - Modesto parere professionale di un avvocato che ha interesse legittimo all'osservanza della legge.
L'art.2 comma VI della legge 31/12/2012, n. 247 entrata in vigore il 2/2/2013 statuisce che:"l'attivita' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attivita' giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati".

Nonostante tale norma sia vigente così come il principio ignorantia legis non excusat ancora oggi molti "praticoni" privi del titolo di avvocato, prestano assistenza legale stragiudiziale continuativa alle vittime di sinistri stradali e addirittura, stipulando per costoro contratti di transazione ex art.1965 C.C. con talune assicuratrici che ne hanno interesse oltre a pubblicizzare in luoghi privilegiati da pubblica fede che "prestano assistenza legale".

Si tratta di uno spiacevole fenomeno di malcostume nazionale che alimenta esponenzialmente i costi dei sinistri in danno a malcapitati danneggiati i quali, ignorando che il procacciatore che li adesca sia prezzolato dal "praticone", spesso aderisce a "transazioni", certamente sconvenienti per il suo diritto risarcitorio, ma indispensabili al praticone per rivendicare parcella che, diversamente, l'assicuratrice non gli corrisponderebbe.

Quanto sopra occulta un sottobosco d'interessi economici di svariati soggetti i quali, oltre ogni deontologia e scrupolo, hanno l'esclusivo obiettivo di incrementare la loro cassa indipendentemente dagli interessi del malcapitato danneggiato che spesso viene adescato, addirittura in sala di rianimazione o in corsia d'ospedale od ancora, in anticamera d'obitorio.

Il C.O.A. di Siracusa a tal proposito ha preso quella posizione che emerge dal comunicato del 30.04.2013. Premesso quanto sopra, la legge deve essere osservata così come l'art.2/VI L.247/12 e qualunque praticone si senta leso, come cittadino ha il diritto di chiederne la riforma, astenendosi dall'interpretarla atteso che anche "l'interpretazione" a pena di cui all'art.348 C.P. gli è preclusa.

Premesso quanto sopra è indispensabile che coloro i quali hanno personale e diretta contezza che l'art.2/VI L.247/12 venga violato, censurando ogni omertosa condotta, espongano ciò al C.O.A. ed alla Magistratura, rimettendo al giudizio valutativo dei predetti organi se i fatti sopra esposti sono in contrasto con la citata normativa.
Avv. Francesco Adamo
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