di Paolo M. Storani - Buone nuove ...dar Palazzaccio. Con ordinanza 13 maggio 2013, n. 11335 susseguente alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Civ. - 2, presieduta da Giovanni SETTIMJ con estensore Alberto GIUSTI, ha accolto il ricorso presentato dal cittadino sanzionato dalla Polizia Municipale di Roma, ch'era stato bocciato per inammissibilità dal Giudice di Pace capitolino.
Era accaduto che, con il ricorso avverso la sanzione amministrativa, l'opponente aveva dimenticato di allegare il provvedimento di infrazione al Codice della Strada che intendeva aggredire in funzione di annullamento.
Il GdP aveva sanzionato, anzi ...fulminato (in limine litis diciamo noi giuristi per darci un certo tono) con l'inammissibilità tale iniziativa, pur correttamente notificata, contrariamente a quanto opinato dalla Prefettura della Capitale, al Comune.
Sarà un altro magistrato non togato dell'Ufficio del GdP di Roma a decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ora, insegna il S.C. con la pronuncia 15320/2011, ordinanza del 12 luglio 2011 che "una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ...postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della ...opposizione, e non una mera difficoltà del suo accertamento, con l'effetto che soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile".
Allora, in conclusione, su chi grava attualmente l'onere della prova in ordine alla tempestività del ricorso?
Su Studio Cataldi ne riparleremo prestissimo!
Quello che segue è il brano motivazionale del provvedimento redatto dal Dr. Alberto Giusti: SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE Sanzione amministrativa in genere

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere - Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: Z.S., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall'Avv. GRECO ANTONIO RAFFAELE, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, piazza Armenia, n. 12; - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - e contro COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore; - intimato - avverso l'ordinanza in data 12 luglio 2011 del Giudice di pace di Roma (RG 62724/11); Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2013 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione per violazione del codice della strada emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di verbale redatto dalla Polizia municipale di Roma, il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa, in limine litis, in data 12 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Z.S., in quanto depositato tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Il Giudice di pace, utilizzando un modulo prestampato, ha rilevato che il ricorso era stato depositato il 10 maggio 2011, mentre la sanzione opposta era stata notificata il giorno. Per la cassazione dell'ordinanza del Giudice di pace la Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2011 all'Avvocatura generale dello Stato e l'11 ottobre 2011 al Comune di Roma, sulla base di due motivi. La Prefettura ha resistito con controricorso, mentre il Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è fondato. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, in limine litis, dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. 6^ - 2, 12 luglio 2011, n. 15320). In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto". Considerato che, quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, si rileva che esse sono infondate; che, infatti, contrariamente a quanto prospettato in fatto dalla Prefettura controricorrente, il ricorso è stato notificato anche al Comune di Roma in data 11 ottobre 2011; che, d'altra parte, correttamente il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma, perchè l'opposizione è stata promossa contro l'ordinanza-ingiunzione emessa da questa autorità amministrativa; che a tale riguardo va ricordato che, in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria, legittimata passiva, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, cui rinvia l'art. 205 C.d.S., è l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto (Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 2005, n. 1502); che, infine, il ricorso contiene la specifica indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda, richiamando puntualmente la documentazione relativa al ritiro dell'ordinanza-ingiunzione a seguito di invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c.; che, sul merito del ricorso per cassazione, il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata; che la causa va quindi rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante; che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013
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