di Teresa Fiortini - Corte di Cassazione - sezione VI penale - sentenza 29 maggio 2013 n. 23326.
La Cassazione, con la sentenza 23326/2013, ha stabilito che "l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento dei minore, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell' ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del delitto di maltrattamenti".

In particolare, nel caso specifico che coinvolge una coppia di genitori di quattro minori "non è nemmeno ipotizzabile che i comportamenti posti in essere dai due imputati fossero finalizzati ad imporre una qualche forma dl educazione, essendo stati improntati elusivamente all' insegna della violenza e della sopraffazione".
Anche l'ambiente degradato in cui viveva la famiglia e le condizioni di miseria e sottocultura non hanno giustificato i comportamenti violenti e vessatori perpetrati a danno dei minori.

Inoltre, l'affermazione di colpevolezza in capo ai genitori è stato determinato dall' aver instaurato un "sistema di vita avvilente e doloroso per i figli, costretti non solo a vivere nell' incuria e nella sporcizia, ma a sopportare costantemente offese, ingiurie e violenze fisiche di vario tipo".

Come è noto, il dolo richiesto per la sussistenza della figura delittuosa dei maltrattamenti in famiglia è di natura generica, cioè non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.
Pertanto, la sussistenza del dolo è stata desunta anche tenendo conto della durata dei maltrattamenti causati ai minori.

Coerentemente, la condotta delittuosa non è stata inquadrata nel diverso reato di cui all'art. 571 c.p.: infatti, pur ammettendosi che nei confronti di un minore il potere educativo attribuito ai genitori (Cost., art 30) comprenda l'uso moderato di mezzi coercitivi e repressivi, deve escludersi che detto potere consenta il ricorso ad azioni violente o brutali che incidono sui diritti fondamentali del fanciullo, in coerenza con i principi costituzionali e con le Convenzioni internazionali.

Teresa Fiortini

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: