di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 13449 del 29 Maggio 2013. Nel caso in oggetto l'ex conduttrice di un immobile ricorre avverso la sentenza di merito che avrebbe confermato la validità della disdetta inviata dal locatore, lamentando mancata legittimazione a disdire nonché errata modalità di comunicazione della stessa. Entrambi i gravami vengono rigettati poiché afferma la Corte che l'alienante avrebbe concluso con l'acquirente, contestualmente alla stipula del preliminare di vendita, contratto di mandato al fine di trasmettere alla conduttrice idonea disdetta; cedendo il bene locato il venditore non avrebbe quindi perso qualsiasi potere in merito all'interruzione del rapporto di locazione interessante l'immobile alienato.

In realtà proprio la presenza di un preliminare di vendita, portato a conoscenza della conduttrice, è presupposto idoneo a formare nella stessa il convincimento che in esso fosse presente mandato sottoscritto dall'acquirente, la cui vigenza sarebbe perdurata anche nella stipula del definitivo.

 Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, la Suprema Corte ricorda come nel campo delle locazioni giurisprudenza consolidata abbia confermato il principio di libertà delle forme: la disdetta costituisce un "atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al locatore e concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo; atto che può essere comunicato in qualsiasi modo, purchè idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza". Inoltre, "la sua comunicazione a mezzo lettera raccomandata, prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978, peraltro abrogato dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, non è forma prescritta a pena di nullità".

La Cassazione rigetta quindi il ricorso confermando gli effetti della sentenza di merito.

 

Vai al testo della sentenza 13449/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: