di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 13218 del 28 Maggio 2013. A seguito di rigetto di ricorso del giudice di merito per opposizione tardiva ad ordinanza ingiunzione in tema di omesso versamento di oneri previdenziali, la società interessata ricorre in Cassazione lamentando avvenuta prescrizione del credito previdenziale. 

L'Inps promuove ricorso incidentale evidenziando come la notifica dell'ordinanza ingiunzione si sarebbe perfezionata ex art. 140 c.p.c., il quale prevede che, anche se la raccomandata non viene recapitata, la notifica si intende come avvenuta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. Tale orientamento troverebbe fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010. La Cassazione disattende tuttavia tale orientamento affermando al contrario che "in caso di incertezza dei luoghi, l'onere di cercare la residenza del destinatario grava sul soggetto che promuove la notificazione, così come l'onere di provare di averla eseguita con l'ordinaria diligenza". Nel caso di specie mancherebbe tale prova, essendo la raccomandata stata restituita al mittente con la dicitura "trasferito": la notifica non si sarebbe dunque perfezionata. L'eventuale esito negativo della ricerca del recapito da parte dell'ente pubblico (ricerca mai effettuata) avrebbe dovuto spingere lo stesso ad eseguire notifica ex art. 143 c.p.c. (notifica a persona di residenza

, domicilio o dimora sconosciuti).

 

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale, al contrario di quanto statuito dal giudice del merito, evidenzia la Suprema Corte come la sentenza

di rigetto della Corte d'Appello in merito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione non sia idonea ad interrompere la stessa. Statuisce infatti la Corte che "l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo; in particolare la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l'Ispettorato del lavoro, diverso dall'ente impositore".

 

La Cassazione accoglie così questo motivo di ricorso, ritenendo prescritto il credito previdenziale, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello.

 

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