di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 12385 del 21 Maggio 2013. In tema di sanzione amministrative spesso ente impositore (pubblica amministrazione) ed ente riscossore (sempre più spesso tale attività è svolta da enti privati). Convenuti in giudizio in ambito di opposizione a cartella esattoriale, tali enti sono sottoposti a litisconsorzio necessario.

 

Nel caso in oggetto in primo grado il privato contesta omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada

, con conseguente irregolarità di formazione del ruolo. Rigettata la richiesta in primo grado ma accolta in secondo, l'ente riscossore, condannato a rifondere le spese di giudizio, ricorre in Cassazione. La Suprema Corte individua primariamente la necessità di formazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i soggetti, sia impositore che riscossore. Infatti "sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (…) l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore che ha emesso cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente". Per poi passare all'esplicazione del principio della soccombenza, secondo il quale le spese processuali non possono essere interamente addebitabili all'ente impositore: essendo stato il motivo di contestazione del privato fondato sull'omessa notifica del verbale di contestazione, tale incombenza non ricadrebbe sull'ente riscossore ma sull'impositore, difettando quindi il collegamento logico necessario per la condanna alle spese di causa.
La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso cassando disponendo appunto per l'annullamento della statuizione inerente l'addebito delle spese del giudizio di merito.

Vai al testo dell'ordinanza 12385/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: