La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12308 del 21 maggio 2013, in merito alla richiesta di regolamento di competenza proposta da un Tribunale cui era stata declinata - dall'originario Tribunale adito dal lavoratore - la competenza per la declatoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, ha affermato che "alla stregua delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 413 c.p.c. prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa e senza che i due ultimi criteri possano intendersi compendiati unitamente in quello di svolgimento della prestazione".

La Suprema Corte ha inoltre precisato che "per dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale dislocata in luogo diverso dalla sede dell'azienda e caratterizzata dall'esplicazione di un potere decisionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell'attività ad essa facente capo, e che la dipendenza predetta è integrata anche da un cantiere della società datrice di lavoro nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività imprenditoriale e siano esercitati, da parte di un soggetto a tanto preposto dalla società, poteri di direttiva e di controllo in ordine alle presenze ed al rispetto dell'orario di lavoro" In conclusione i giudici di legittimità hanno rilevato che il cantiere ove il datore di lavoro, esercitando il massimo atto di esercizio della sua potestà, ha intimato il licenziamento recedendo dal rapporto, integra gli estremi della dipendenza ove il lavoratore era addetto al momento della cessazione del rapporto e, alla stregua del predetto criterio di collegamento, il lavoratore aveva correttamente incardinato il giudizio innanzi al primo Tribunale, giudice territorialmente competente.

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