di Licia Albertazzi  - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 11411 del 13 Maggio 2013.La genericità della clausola presente nel contratto di lavoro temporaneo, riportante testualmente "casi previsti dal ccnl", senza specificare a quale ccnl si fa espresso riferimento, genera invalidità dell'accordo stesso, consentendo una conversione dello stesso in un contratto

di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del datore di lavoro effettivo, avente decorrenza dal giorno di assunzione. Lo ha deciso la Cassazione Civile nella sentenza in oggetto, accogliendo il ricorso di un lavoratore interinale.

 

"Il contratto, pertanto, invece di specificare la causale all'interno delle categorie previste dalla legge, si limita a riprodurre il testo della lett. A) dell'art. 1 della legge (l. 196/1997) senza compiere alcuna specificazione: non si specifica a quali contratti collettivi

nazionali applicabili all'impresa utilizzatrice si fa riferimento, né, tanto meno, come sarebbe necessario, a quale delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva si fa riferimento". Di conseguenza "la genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 196 del 1997, che consente la stipulazione solo per esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel secondo comma, esigenze che il contratto
di fornitura non può quindi omettere di indicare".
Così le illegittimità del contratto di fornitura, violando le norme sul divieto di interposizione e intermediazione nelle prestazioni di lavoro, si riflettono direttamente sul legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo: il contratto viziato si converte ipso iure in un contratto a tempo determinato alle dirette dipendenze del datore di lavoro effettivo.

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