di Luigi Del Giudice - Con sentenza 10853 dell'otto Maggio 2013 la Cassazione ha affermato che sussiste la violazione di cui all'art. 82 c. 8 C.d.S., qualora sia trasportata su un autocarro, veicolo destinato, secondo l'art. 54 lett. D) del codice, al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, una persona estranea al servizio di trasporto, ancorché si tratti di componente dell'impresa familiare per conto della quale il conducente (nella specie titolare dell'impresa esercitata sotto forma di impresa familiare) sta eseguendo il trasporto.
La Suprema Corte ha precisato che il ricorrente (conducente dell'autocarro) avrebbe dovuto dimostrare che egli e la moglie (trasportata), con il mezzo vuoto, stavano recandosi in luogo in cui era prevista l'effettuazione di un carico merci. Tale prova non è stata offerta, né risulta che in sede di accertamento sia stata almeno prospettata tale eventualità.
Ai sensi dell'art. 54 CdS lett. d) gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Questa disposizione va interpretata nel senso che il conducente (che può essere uno dei proprietari o un suo incaricato, circostanza del tutto indifferente ai fini dell'uso) può liberamente viaggiare, se da solo, trasportando merci o per un fine connesso alla destinazione del mezzo, ma può anche condurre con sé persone, se queste - indipendentemente dalla qualifica (soci, dipendenti, etc.) - sono addette al trasporto di merci.
Luigi Del Giudice
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