di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione quinta tributaria, sentenza n. 10774 dell'8 Maggio 2013. La legge 449/1997 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha introdotto nel nostro ordinamento benefici fiscali per le aziende che trasformino il contratto del personale interno all'azienda in tempo indeterminato. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate promuove ricorso avverso un'azienda che ha usufruito di detti benefici fiscali convertendo il contratto di alcuni suoi dipendenti i quali, tuttavia, non sarebbero stati previamente iscritti alle liste di collocamento, così come dispone la legge sopra citata.

 

La Suprema Corte tuttavia sottolinea come il regime delle agevolazioni per investimenti in nuova occupazione sia stato nel tempo modificato dall'emanazione di circolari e decreti del Ministero delle Finanze che hanno esteso l'applicabilità di tale normativa ad ipotesi che esulassero dalle due specifiche previste nella legge: incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato; che siano iscritti a liste di collocamento o mobilità oppure usufruiscano della cassa integrazione

guadagni. Così "il requisito della novità del rapporto di lavoro non deve essere inteso in senso assoluto, avendo comunque l'art. 4 l. 449/1997 conferito rilievo strategico al valore incrementativo dell'occupazione". "Ne consegue la illegittimità della revoca del credito d'imposta fondata (…) sull'omesso rinvenimento della previa iscrizione alle liste di collocamento dei dipendenti poi trasformati in assunti a tempo indeterminato, trattandosi di requisito non necessario ed incompatibile con la preesistenza in capo agli stessi di altro rapporto di lavoro a tempo determinato, benché sorto prima dell'entrata in vigore della l. 449/1997".

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