Le società tra professionisti che possono assumere le forme societarie previste dai titoli V e VI del Libro V del Codice civile sono disciplinate dal Reg. Min. 34/2013

Cosa sono le società tra professionisti

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La formazione di società tra professionisti è una possibilità consentita dall'art. 10 della legge n. 183/2011, meglio nota come legge di stabilità 2012. Il comma 3 di detta norma consente infatti la costituzione di società per esercitare l'attività libero professionale a condizione che si tratti di professioni regolamentate da ordini professionali. A legalizzare e disciplinare però la costituzione delle società dei liberi professionisti è il regolamento ministeriale n. 34 dell'8 Febbraio 2013.

Fatta eccezione quindi per la classe notarile - la cui figura assume determinate caratteristiche di interesse pubblico - i professionisti esercitanti specifiche attività regolate dai singoli Ordini professionali possono unire le proprie competenze per esercitare una vera e propria attività in forma societaria.

Dall'analisi congiunta delle fonti normative suddette ricaviamo la disciplina delle società tra professionisti.

Modelli societari

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I modelli societari che possono essere scelti per costituire una società di professionisti sono quelli previsti e regolamentati dai titoli V e VI del Libro 5 del Codice civile e in base al regolamento trattasi di organizzazioni aventi " ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati dal sistema ordinistico".

Da queste si distinguono le società multidisciplinari, tipologia specifica di società tra professionisti "costituita per l'esercizio di più attività professionali", al cui interno operano professionisti in possesso di competenze tra loro differenti.

Categorie di soci

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All'interno della società professionali, che come abbiamo visto possono assumere le varie forme delle società di persone e di capitali previste dal codice civile, si distinguono due figure principali: il socio professionista e il socio investitore.

Figura quest'ultima che viene ammessa espressamente dal regolamento del 2013, poiché lo stesso prevede espressamente la possibilità di ingresso nelle società di professionisti anche ai soci di capitale.

Tale qualifica non li esonera dal possedere i medesimi "requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta". Non solo, gli stessi non devono aver riportato "condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione".

Gli stessi inoltre non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari. La condotta di questi soci pertanto rileva, a prescindere dal loro coinvolgimento diretto nello svolgimento dell'attività professionale rileva. La violazione dei requisiti di onorabilità previsti integra infatti un illecito disciplinare per il socio e la società di cui fa parte.

Partecipazione esclusiva

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Il regolamento esclude inoltre ed espressamente che ogni professionista possa partecipare contemporaneamente a più società tra professionisti. Tale obbligo viene meno solo per causa di recesso, esclusione o trasferimento della quota di partecipazione del socio.

Rapporto con i clienti

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Passando ai principi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale il regolamento menziona la correttezza e la trasparenza che i professionisti devono garantire ai terzi.

I soci devono infatti possedere "i requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria" e fornire al cliente informazioni complete e comprensibili.

Al momento del conferimento dell'incarico il cliente ha il diritto di scegliere uno o più professionisti, che materialmente potranno portarlo a termine.

E' fatto obbligo inoltre alla società informare il cliente circa la possibile esistenza di situazioni di conflitto di interesse, non soltanto dal punto di vista strettamente professionale, ma anche economico.

Anche per questa ragione sulla società grava l'obbligo di "consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità di investimento".

Svolgimento dell'incarico

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Tornando allo svolgimento dell'incarico il regolamento prevede che il singolo socio, durante l'esecuzione dell'incarico assegnato, possa avvalersi dell'opera di ausiliari e di sostituti, limitatamente al caso di "sopravvenute esigenze non prevedibili".

Questi collaboratori operano sotto la responsabilità del socio, che è obbligato a comunicarne la presenza al cliente, che ha la facoltà di revocare l'incarico al professionista per iscritto ed entro tre giorni dalla avvenuta comunicazione.

Responsabilità

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Sul piano della responsabilità la normativa prevede che i singoli soci siano individualmente responsabili per l'attività da loro posta in essere e, come tali, possono essere sottoposti al relativo procedimento disciplinare previsto dall'Ordine di appartenenza in caso di violazione delle regole deontologiche.

Accanto alla responsabilità individuale del socio, è prevista però anche una responsabilità disciplinare solidale della società per le violazioni poste in essere dal proprio socio. Requisito fondamentale però per l'operatività della responsabilità solidale è che il professionista abbia effettivamente eseguito direttive impartite dalla società stessa.

Obblighi di iscrizione

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Le società tra professionisti e quelle multidisciplinari sono soggette a particolari obblighi di iscrizione per un duplice ordine di motivi: certificazione anagrafica e pubblicità notizia necessaria alla verifica delle incompatibilità di cui all'art. 6.

Con la pubblicazione sul registro delle imprese, in ossequio al principio di trasparenza, i terzi sono altresì in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie su ciascun socio. Il regolamento pone inoltre in capo alla società l'onere di iscriversi "in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti".

Ai fini dell'iscrizione presso l'ordine di appartenenza, la competenza è fissata sulla base della circoscrizione presso cui è stabilita la sede legale della società.

Prima di procedere all'iscrizione è però onere del collegio professionale verificare che tutti i requisiti di onorabilità e compatibilità siano stati rispettati. Successive modifiche allo statuto o all'atto costitutivo, alla composizione sociale o al contratto poste in essere tra i professionisti devono essere tempestivamente comunicate all'Ordine competente, il quale provvederà ad effettuare le relative annotazioni.

Nel caso poi in cui il Consiglio rilevi situazioni di incompatibilità procede a "comunicare tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda".

La società, da questo momento, ha 10 giorni per presentare in forma scritta le proprie osservazioni. La lettera che conferma il diniego deve essere consegnata per iscritto al rappresentante legale e corredata di idonea motivazione. Essa potrà essere impugnata "secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali", salvo la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Cancellazione dall'albo

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La cancellazione dall'albo riguarda invece un momento successivo della vita della società e può essere disposta per la sopravvenienza di determinate condizioni, che si sostanziano nella perdita di uno o più requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento (onorabilità e professionalità dei singoli soci iscritti, adempimento degli obblighi societari in base a quanto sancito dal libro V del cod. civ.), che possono essere sanati in tre mesi, pena la cancellazione.

Cancellazione che tuttavia non opera automaticamente. Il legislatore obbliga infatti l'Ordine ad ascoltare le ragioni della società nel pieno rispetto del principio del contraddittorio prima di procedere in tal senso.


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