di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 9410 del 18 Aprile 2013. Ricorre avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM il Presidente del Tribunale di Arezzo il quale, nonostante parere negativo del Consiglio Giudiziario, ha adottato il proprio decreto di variazione tabellare inviandone idonea comunicazione con largo ritardo. Il procedimento disciplinare ha accertato che tale cambiamento era stato adottato al fine di alleggerire il carico di lavoro del magistrato e, dunque, nel suo completo interesse.


La Suprema Corte si esprime circa le censure promosse dal magistrato, tra cui in particolare il fatto che non ci sarebbe stata alcuna violazione delle norme poiché non è prevista alcuna tempistica di trasmissione delle variazioni al Consiglio Giudiziario e che la variazione è stata adottata prima del parere negativo dello stesso.


Se nel primo caso la Corte ritiene il motivo infondato, si sofferma al contrario sul secondo.

I giudici ritengono che non sia stata integrata violazione di legge poiché, ai sensi dell'art. 7bis R.D. n.12 del 30 Gennaio 1941, i decreti di variazione adottati dal Presidente di Tribunale sono immediatamente esecutivi. Agli organi preposti, tra cui il Consiglio Giudiziario, spetta poi la decisione definitiva di mantenimento. Non sarebbe stato dunque illegittimo il comportamento del magistrato, il quale ha lecitamente adottato il proprio decreto di variazione; salvo poi la facoltà del Consiglio Giudiziario di ripristinare la situazione precedente. Conclude la Corte rilevando il fatto che, comunque, non spetta al Presidente inoltrare materialmente la comunicazione della variazione ma al personale amministrativo. Ulteriore aspetto che la sezione disciplinare non ha tenuto in debito conto, dovendosi al limite prospettare una culpa in vigilando.

Vai al testo della sentenza 9410/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: