di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 8205 del 4 Aprile 2013.
Nel caso in cui sia iniziato procedimento di esecuzione forzata su un determinato bene, nella specie un pignoramento di immobile, il terzo che ritenga di vantare diritti reali sullo stesso (es. proprietà, abitazione, usufrutto) può opporsi a detta esecuzione nei modi e nei termini prescritti dalla legge all'art. 619 c.p.c. L'articolo citato fissa come limite ultimo alla proposizione dell'opposizione la "disposizione della vendita o l'assegnazione dei beni". Nella pratica questa espressione si traduce in un atto processuale ben preciso: la Suprema Corte individua nel decreto di trasferimento questo limite temporale. Nell'ambito delle aste immobiliari, ad esempio, con questo decreto il giudice individua il soggetto aggiudicatario ed ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l'immobile pignorato.
Una volta emanato tale provvedimento, il terzo non potrà più evitare che i beni siano sottratti dalla disponibilità del debitore. Parallelamente, gli atti che precedono questo decreto hanno mera funzione preparatoria: la stessa trascrizione di ipoteca e pignoramento antecedenti l'emissione del decreto di trasferimento non sono idonei a bloccare l'attività difensiva del terzo interessato, il quale prima di questo momento deve essere in ogni caso messo nelle condizioni di poter contestare il vincolo in fase di formazione.

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